Così Daniele Capezzone:

Passaggio progressivo, in 5 anni, ad un’aliquota unica (flat tax) del 20%. Il costo è coperto da una riduzione della spesa pubblica (al netto della spesa per investimenti e per interessi sul debito) dell’1% annuo (5% in 5 anni), il che equivale a dire riduzione della spesa pubblica complessiva in rapporto al PIL, dello 0,4% annuo (2% in 5 anni, dal 51 al 49%). Va osservato che:

  • queste stime non tengono conto dell’assai verosimile effetto di recupero di gettito legato all’emersione di nuova base imponibile;

  • all’aliquota unica si arriverebbe per gradi, per cui fino all’entrata a regime (fino al 5° anno), i costi annualizzati sarebbero anche inferiori;

  • va prevista una rimodulazione del sistema delle detrazioni e delle deduzioni, nonché della no tax area, al fine di assicurare il rispetto del principio di progressività sancito dall’art. 53 della Costituzione (riduzione delle detrazioni e delle deduzioni per le fasce di reddito più alte, e aumento per le fasce più basse)

Cerchiamo di fare un bel passo indietro. L’attuale sistema tributario italiano, non è altro che essere figlio di quel percorso riformatore che vide tra i principali padri Ezio Vanoni. Vanoni fu uno di quegli economisti che tra il 1939 e il 1942, venne chiamato a redigere l’elaborazione di riforma tributaria. Elaborazione che fu sospesa visto il periodo, per motivi bellici e tragici e che fu ripresa in seguito. Dopo l’esperienza nell’Assemblea Costituente, ricoprì l’incarico di parlamentare, di ministro del commercio estero, di vicepresidente del Consiglio Economico Nazionale, di presidente dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero, di Ministro delle Finanze ed infine di Ministro del Bilancio e Vicepresidente del CIR. E’ proprio a lui, che si deve la riforma nel dopoguerra dell’amministrazione finanziaria nazionale. Allievo di Griziotti e sempre vicino alla Democrazia Cristiana e quindi, ad una visione economica e tributaria tutt’altro che liberale, Vanoni impostò il nuovo Diritto Tributario sulla base del principio di “Universalità” dell’imposizione fiscale e cioé che tutti i cittadini-contribuenti sono uguali davanti al Fisco; che tutti vengono considerati tali, non per le loro tipologie sociali e familiari, ma per il loro reddito, e che in virtù di questo basilare concetto, le differenze tra contribuenti più abbienti e meno abbienti, devono essere inquadrate sulla base degli oneri aggiuntivi al fine del prelievo, e cioé gli oneri “deducibili” e gli oneri “detraibili”. Cosa significa questo, che il famoso principio che cita Capezzone della “progressività” tutelato dall’articolo 53 della Costituzione, riguarda il procedimento di prelievo sull’imponibile Irpef e non sugli oneri. Infatti, la legislazione aveva sempre previsto non un prelievo con aliquota percentuale fissa per reddito, ma un’aliquota percentuale progressiva per forbice di reddito, cioé per un minimo ed un massimo di reddito. Ed è per quello che noi abbiamo sempre avuto un principio progressivo per il prelievo fiscale sulle persone fisiche, ma non per quelle giuridiche e cioé gli Enti e le Aziende, le quali invece gli viene prelevato il cosidetto Irpeg (Imposta sul Reddito per le Persone Giuridiche), sulla base di un’aliquota unica pari al 36%. Uno degli esempi più semplici, per far capire agli studenti di Scienze delle Finanze, il perché si era imposto il principio di progressività, era questo:

Prendiamo due persone, che chiameremo Giovanni e Giuseppe; Giovanni ha in tasca 10 Euro, mentre Giuseppe ha in tasca 100 Euro. Se noi dovessimo decidere di applicare un’aliquota unica del 20%, ciò significa che a Giovanni preleviamo 2 Euro, mentre a Giuseppe preleviamo 20 Euro. Giovanni non ha molte disponibilità, Giuseppe si a contrario, e così qualcuno può pensare che questo prelievo sia giusto, perché preleviamo molto di più a Giuseppe che non a Giovanni ed in parte è vero. Ma quei 2 Euro che noi preliavo a Giovanni non hanno lo stesso peso dei 20 Euro portati via a Giuseppe. Giovanni si ritrova in tasca 8 Euro che non è molto, ma Giuseppe si ritrova con 80 Euro. Da una parte un simili sistema fiscale, può certamente far entrare più soldi nelle casse dello Stato, ma punisce sia Giovanni che già non ha molte disponibilità e sia Giuseppe, che si sente quasi punito per il fatto che la sua condizione finanziaria sia migliore di quella di Giovanni.

Un sistema invece percorribile è quello di lasciare il principio di progressività, di fissare 6 aliquote di prelievo come segue:

  1. 10%

  2. 20%

  3. 30%

  4. 40%

Ma anziché applicarle incondizionatamente a tutti i cittadini-contribuenti, suddivisi per reddito, applicarle per tipologia sociale, che possiamo suddividere anch’esse in quattro tipi:

  1. Capo Famiglia (ovvero quel nucleo dove c’è un solo reddito, con coniuge e figli a carico)

  2. Single (ovvero il cittadino-contribuente che ha un reddito proprio e vive da solo)

  3. Single con figli a carico (ovvero il cittadino-contribuente con uno o più figli a carico: divorziato/a conosciuta anche come “Famiglia Mononucleare”

  4. Famiglia bireddito (ovvero quel nucleo dove ci sono due redditi, con o senza figli)

  5. Famiglia monoreddito anziana (ovvero quel nucleo dove c’è un reddito (pensione d’anzianità) con consorte a carico e/o con figli (anche maggiorenni) a carico per non raggiungimento di reddito minimo

  6. Famiglia bireddito anziana (ovvero quel nucleo dove ci sono due redditi (pensioni d’anzianità) con figli o nipoti a carico

 

Ora, ad ogni tipologia contributiva, verranno applicate le aliquote in base ad una forbice di reddito che muterà tra le varie tipologie contributive. Anche qui cerchiamo di assegnare degli esempi con l’aiuto dei numeri, seguento l’ordine che abbiamo riportato sopra:

Capo Famiglia:

da 0 a 15.000  : 10%

da 15.001  a 50.000 : 20%

da 50.001  a 100.000 : 30%

da 100.001 a superiore: 40%

La seconda tipologia vedrà un restringimento della forbice, in quanto i Single non devono sostenere i costi per avere a carico il/la coniuge e il/i figlio/i:

Single:

da 0 a 10.000 : 10%

da 10.001 a 35.000 : 20%

da 35.001 a 50.000 : 30%

da 50.001 a superiore: 40%

Le altre quattro tipologie, seguiranno sulla falsa riga l’impostazione dell’esempio sopra riferito alle prime due. Ora, ci sarebbe da inquadrare la questione degli oneri detraibili, ovvero tutte quelle voci di spesa che un cittadino-contribuente effettua durante l’anno e che non determinano una sorgenza o accrescimento di ricchezza e quindi devono poter essere detratte completamente dalle tasse, andando a colpire (positivamente) l’imponibile Irpef. Tra queste citiamo tutte le donazioni volontarie ad Associazioni riconosciute che non hanno scopo di lucro, quali associazione mediche, religiose, culturali, politiche etc… . Le uscite che riguardano l’educazione dei figli, quali rette scolastiche, di centri sportivi o ricreativi. le uscite dovute alla sottoscrizione di assicurazioni private, le uscite riguardante le spese sanitarie e ospedaliere e così via. Bisogna cioé sostenere l’introduzione del principio, che ogni cittadino-contribuente debba essere tassato sulla reale capacità di creare o accrescere la ricchezza, e non tassare gli italiani come è stato fatto finora, sulla reale capacità reddituale d’ingresso. Tale sistema, dovrà essere addottato anche per le persone giuridiche, inquadrando tre sole aliquote di prelievo:

  1. 15%

  2. 25%

  3. 35%

Assegnando a queste tre aliquote, 4 tipologie contributive:

  1. Aziende Primario (ovvero Agricoltura, Pesca, Estrattivo, Infrastrutturale)

  2. Aziende Secondario (ovvero Commercio, Artigianato, Turismo)

  3. Aziende Industriali (ovvero produzione di beni su scala industriale)

  4. Aziende Servizi (ovvero  produzione di servizi)

Anche nel caso delle Persone Giuridiche, ogni tipologia avrà a disposizione di una forbice (un minimo e un massimo di reddito) da applicare ad ogni aliquota.