Così Daniele Capezzone:
Responsabiltà patrimoniale del pubblico amministratore: chi sbaglia e arreca danno, paghi.
Questo è un argomento che ultimamente (negli ultimi anni) viene trattato come maggiore costanza, sia all’interno del quadro politico e sia nei Mass-Media, soprattutto quando viene alla luce della cronaca, i segni tangibili non solo di una burocrazia lenta e obsoleta, ma anche di una deficenza organizzativa e gestionale da parte di Enti Pubblici, ma in molti casi anche di quelli privati. Ora prima di approfondire il discorso della responsabilità patrimoniale del pubblico amministratore e cioé della responsabilità soggettiva di quest’ultimo, prima di dare un significato ai termini sbaglio e danno, bisognerebbe inquadrare chi sono i pubblici amministratori.
L’Amministrazione dello Stato si divide in Diretta e Indiretta. L’Amministrazione Diretta può essere Centrale (Presidenza del Consiglio, Consiglio Supremo delle Forze Armate, Amministrazioni Autonome, Consiglio di Stato, Avvocatura di Stato, CNEL, Corte dei Conti etc…) e Periferica (Prefettura, Questura, Provveditorato agli Studi, Sindaco con il titolo di ufficiale del Governo etc…). Per Amministrazione Indiretta si intendono invece tutti gli enti pubblici: Enti Nazionali (INAIL, INPS etc…), gli Enti Territoriali (Regione, Provincia, Comune) e gli Enti non territoriali. L’Amministrazione dello Stato, che sia Diretta o Indiretta, porta avanti due caratteri importanti: il primo è la proprietà dello Stato (Beni dello Stato), che sono chiamati Beni Demaniali se sono pubblici, Beni Patrimoniali se sono privati; il secondo è lo svolgimento dell’azione amministrativa che si compie con gli Atti Amministrativi. Sia nell’amministrare i Beni e sia nel svolgere l’azione amministrativa tramite gli atti, che subentra il problema della responsabilità del pubblico amministratore. Gli atti amministrativi sono i provvedimenti esclusivi della Pubblica Amministrazione, quanto le Leggi per il Parlamento e le Sentenze per la Magistratura e in quanto tali, non possono essere qualificati come un atto individuale di una persona singola, ma frutto dell’intero organismo pubblico. Una legge in Parlamento può essere presentata da un singolo Deputato, può portare il nome di chi l’ha proposta, ma ad approvarla ci pensa la maggioranza del Parlamento e quindi l’intero organo legislativo, così è per gli atti amministrativi. L’Amministrazione dello Stato prevede non solo di classificare gli atti amministrativi, non pensa di suddividerli in base a criteri diversi, non pensa a distinguerli per caratteri, ma anche stabilirne l’efficacia, la validità e naturalmente l’invalidità. L’invalidità viene suddivisa in due specie: la Nullità e l’Annulabilità. La prima avviene per mancanza di Soggetto, di Volontà, di Causa Giuridica, di Oggetto e di Forma; la seconda per vizi di legittimità (Incompetenza, Eccesso di Potere, Violazione di Potere) o per vizi di merito. L’incompetenza è la provenienza dell’atto da un organo diverso da quello indicato dalla legge. Il vizio in parola si suddivide per materia, per territorio e per grado. L’eccesso di potere, invece, è vizio della causa giuridica dell’atto amministrativo e può assumere diverse figure: sviamento di potere, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, contradditorietà di provvedimenti, manifesta ingiustizia. La violazione di potere (o di legge) comprende ogni altra specie di illegittimità diversa dall’incompetenza e dall’eccesso di poteree, principalmente, i vizi di forma e di procedimento (sempre che non comportino la nullità dell’atto): mancanza di motivazione (ova occorra), mancanza di sottoscrizione, mancata audizione dell’organo consultivo (nei casi di parere obbligatorio) etc… Come vediamo in questa sintesi, ogni comportamento legittimo o non legittimo da parte dell’amministrazione pubblica, tende a pronunciare una responsabilità oggettiva e non soggettiva, ciò non toglie che se un cittadino-utente viene danneggiato, tale danno debba rimanere senza un responsabile o un risarcimento. Se l’atto amministrativo lede un interesse legittimo, i soggetti interessati possono ricorrere alla Pubblica Amministrazione oppure, se il ricorso non è possibile o è stato respinto, possono rivolgersi alla giurisdizione amministrativa. Organo di giurisdizione amministrativa in primo grado è il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), che ha sede in ogni capoluogo di Regione. Contro le sentenze del TAR è ammesso il ricorso in appello al Consiglio di Stato. Se l’atto amministrativo lede un diritto soggettivo, i soggetti interessati possono presentare ricorso amministrativo alla Pubblica Amministrazione e rivolgersi alla giurisdizione ordinaria, una volta espletato il ricorso amministrativo. Sarà interessante vedere come l’approvazione del provvedimento sulla Class Action, approvato in questi giorni al Senato nella Legge Finanziaria, avrà un effetto non solo nelle controvversie tra cittadini e aziende private, ma tra cittadini-utenti nei riguardi degli Enti Pubblici. Certamente la realtà italiana, ci spinge a evidenziare di come i cittadini siano tutti i giorni vessati e perseguitati da un’Amministrazione Pubblica vecchia e retrograda e pochi, veramente pochi di questi cittadini lesi dai vari organi dello Stato, riescono a far valere i loro diritti di risarcimento o solamente nel richiedere giustizia, anche se dopo un iter giudiziario di molti anni. Un’ Amministrazione dello Stato più snella ovvero meno presente (dando molte materie al controllo privato) e con una burocrazia accettabile, sono certo che favorirebbe una diminuzione sostanziale dei danni ai cittadini, e quella percentuale di danni che continuerebbero ad esistere, verrebbero affrontati nei modi e nei tempi, accettabili per una democrazia moderna come la nostra, senza il bisogno di leggere e/o sentire frasi demagogiche come quelle di Capezzone.