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L’Ente Provincia, è l’ente pubblico territoriale locale intermedio fra il Comune e la Regione. E’ l’ente periferico dello Stato più inutile e quello che più è responsabile degli sprechi del denaro pubblico, e quello più inutile pei suoi poteri limitati, visto che gode soltanto di funzioni amministrative e non legislative (ad eccezione delle Provincie di Trento e Bolzano), proprio come il Comune. Ma la sua abolizione, deve comportare una sostituzione adeguata alla realtà d’oggi. Tale soluzione va vista nel “Distretto Amministrativo”.

1. Il Distretto Amministrativo. Il Distretto Amministrativo prenderà il posto dell’Ente Provincia.  Sarà l’Ente pubblico territoriale locale, che curerà gli interessi e promuoverà lo sviluppo della comunià che esso rappresenterà. Si differenzierà dalla Provincia per i poteri che gli verranno attribuiti e per il territorio meno esteso che dovrà amministrare. Come il Comune avrà funzioni di carattere amministrativo, ma contrariamente alla Provincia, potrà disporre di quello legislativo. Il Distretto Amministrativo sarà caratterizzato da tre elementi: la Popolazione, formata dalle persone residenti sul suo territorio; il Territorio e il Potere d’Imperio, che gli deriverà dalla Regione di appartenenza. Il suo territorio, comprenderà più Comuni, e potrà subire variazioni con Legge Regionale, su iniziativa dei Comuni interessati, dietro parere favorevole del capoluogo di Distretto. Il Distretto Amministrativo, trova il suo fondamento nello Statuto Regionale e quindi, la determinazione dei suoi poteri è affidata alla legge statutaria. Come il Comune, il Distretto Amministrativo è titolare di funzioni proprie ed esercita inoltre le funzioni attribuite o delegate dalla Regione. Come il Comune, adotta il proprio Statuto e i propri Regolamenti. Con l’abolizione delle Provincie, le funzioni delle stesse vengono trasferite in parte alla Regione e per quanto riguarda il rimanente (che è la buona parte delle funzioni) viene trasferito ai Comuni , e quindi ai Distretti Amministrativi.

2. Funzioni del Distretto Amministrativo. Ai Distretti Amministrativi spetteranno le funzioni amministrative di interesse distrettuale che riguarderanno zone intercomunali o l’intero territorio distrettuale, nei seguenti settori:

  • Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente, prevenzione delle calamità naturali;
  • Protezione della Flora e della Fauna, dei parchi e delle riserve naturali;
  • Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello distrettuale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle immissioni atmosferiche e sonore;
  • Servizi Sanitari, di igiene e profilassi pubblica attribuiti dalla legislazione nazionale e regionale;
  • Servizi Scolastici, connessi all’Istruzione Secondaria di Secondo Grado e alla Formazione Professionale;
  • Servizi dell’Ordine Pubblico, connessi al controllo del territorio e alla prevenzione del crimine;
  • Servizi Giudiziari, connessi ai Tribunali distrettuali e dei Centri Carcerari Regionali.

Il Distretto Amministrativo, in collaborazione con i Comuni e sulla base di Programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse distrettuale sia nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. Svolge compiti di programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione. Predispone e adotta il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) che, in attuazione dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio.

3. Capoluogo del Distretto Amministrativo. Il Capoluogo del Distretto Amministrativo è rappresentato dal Centro Abitato (paese o città), all’interno del quale si troveranno le sedi istituzionali, economiche e sociali che rappresenteranno l’istituzione del Distretto, che sarà rappresentata dal Municipio del capoluogo. Al suo interno trova sede il Consiglio Distrettuale, la Giunta Distrettuale e l’Ufficio del Sindaco Distrettuale. Inoltre, nel capoluogo di Distretto troveremo la sede del Dipartimento della Polizia di Stato, il Tribunale (Procura distrettuale), la Caserma dei Vigili del Fuoco e il Compartimento della Protezione Civile, un Centro Sanitario-Ospedaliero pubblico e i principali Istituti Superiori di II Grado della Scuola Pubblica.

4. Organi del Distretto Amministrativo. Gli organi del Distretto Amministrativo sono il Sindaco, la Giunta e il Consiglio. Essi sono regolati, in linea di massima, dalle norme che disciplinano gli organi del Comune.

  • Il Sindaco rappresenta il Distretto Amministrativo, convoca e presiede la Giunta, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all’esecuzione degli atti.

Il Sindaco viene eletto direttamente dai cittadini dell’intero Distretto, con il sistema Maggioritario a Doppio Turno (Ballottaggio). Il Sindaco dopo essere eletto forma l’Amministrazione di Giunta, composta da vari Assessori Distrettuali, che si occuperanno di amministrare un settore specifico del Distretto. Il Sindaco deve essere cittadino italiano, aver compiuto il 21° anno d’età e residente nel Distretto da almeno 10 anni. La carica di Sindaco dura 6 anni. Il Sindaco potrà essere rieletto una seconda volta e la carica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica e/o privata.

  • La Giunta è l’organo cui spettano compiti di gestione: essa compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto Regionale, dal Sindaco Distrettuale, dal Vice Sindaco, dal Segretario Generale o dai Funzionari Dirigenti.

La Giunta Distrettuale attua gli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e d’impulso nei confronti dello stesso. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un certo numero di Assessori, stabilito dallo Statuto Regionale. la Giunta rimane in carica per sei anni. La carica di Assessore Distrettuale è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica e/o privata.

  • Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, competente a deliberare sugli atti fondamentali espressamente indicati dallo Statuto Regionale.

Il Consiglio è eletto ogni tre anni a suffragio diretto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni che appartengono al Distretto e si compone di un numero di Consiglieri variabile, a secondo dell’entità della popolazione. Il Consiglio è formato da 2/3 di Consiglieri rappresentanti il Comune capoluogo del Distretto e da 1/3 di Consiglieri rappresentanti il resto dei Comuni del Distretto. La carica  di Consigliere Distrettuale è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica. Si trovano nel Distretto Amministrativo, oltre agli organi sopra menzionati, organi di carattere dirigenziale e impiegatizio, dove il più elevato è il Segretario Generale, il quale, diversamente dai Comuni, avrà la qualifica di “Funzionario Regionale”.