La questione spinosa del Lodo Alfano e la sua attesa bocciatura davanti alla Consulta, ha riportato in toni decisamente più accesi un antico vizio della politica italiana e cioè, che la parte sconfitta alle elezioni politiche anziché produrre un’opposizione adeguatamente costruttiva, per poi prepararsi a candidarsi come alternativa di governo alle successive elezioni, attua una posizione di scontro totale verso la maggioranza con l’intento di screditare il leader del governo in carica (Presidente del Consiglio) e quindi la caduta del governo stesso con le conseguenti elezioni anticipate.Questo porta a ragionare di come sia fondamentale in Italia non solo apportare le giuste modifiche costituzionali al sistema parlamentare (potere legislativo), ma anche a quello esecutivo (Governo). Tralasciando da questo discorso, la possibilità di portare l’attuale sistema repubblicano ad un sistema di tipo presidenziale, cerchiamo invece di ragionare su come è possibile agire per migliorare l’assetto del potere esecutivo e permettere quindi nel prossimo futuro, un maggior equilibrio tra Governo e gli altri poteri dello Stato e in questo modo una certa stabilità politica. L’attuale Costituzione, riporta le disposizioni sul potere esecutivo nel Titolo III, dove la Sezione 1 è dedicata al Consiglio dei Ministri; la Sezione 2 a La Pubblica Amministrazione e la Sezione 3 a Gli Organi Ausiliari, per un totale di nove articoli, dal 92 al 100. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è l’organo che dirige la politica generale del Governo, di cui è responsabile e mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri (art. 95). La sua posizione non è di preminenza gerarchica rispetto ai Ministri, poiché la sua volontà concorre, alla pari con quella dei Ministri, a formare l’indirizzo politico del Governo, deliberato collegialmente dal Consiglio dei Ministri; e i Ministri sono responsabili del loro operato politico esclusivamente di fronte al Parlamento. Troviamo anche la figura del Vicepresidente, dove in realtà è una figura non tutelata direttamente dalla Costituzione. Infatti, il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio dei Ministri uno o più Ministri con la funzione di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Questa figura, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, viene investita della supplenza; in caso sia più di uno, spetterà al più anziano tra essi ricoprire tale supplenza. Ma nel caso gli impedimenti del Presidente del Consiglio siano prolungati, per motivi di salute o per scandali di carattere giudiziario, o siano definitivi in caso di morte, la figura del Vicepresidente è totalmente insignificante e di fatto il governo decade. Invece, ci dovrebbe essere dentro la costituzione una esplicita indicazione del Vicepresidente del Consiglio, che in caso il Presidente sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, il decorso naturale della legislatura e quindi della durata del governo stesso sia guidato dal Vicepresidente. Per introdurre tale modifica, si potrebbe tranquillamente copiare la figura del Presidente del Senato che detiene anche la carica di Vicepresidente della Repubblica. Quindi, ci si dovrebbe adoperare per far si che il Presidente della Camera dei Deputati (espressione della parte politica che appoggia il governo – è impossibile che la maggioranza di Montecitorio sia della parte politica avversa di quella del governo) ricopra il ruolo di Vicepresidente del Consiglio e che diventi Presidente del Consiglio quando quello in carica, non può più esercitare tale funzione per motivi di salute, di prematura morte o di incriminazione. In questo modo, però, il Presidente del Consiglio dei Ministri diventerebbe la terza carica dello Stato (e non la quarta) e il Presidente della Camera dei Deputati diventerebbe la terza e non più la quarta. Cambierebbero anche i termini: da Presidente del Consiglio si tornerebbe a Primo Ministro; così il Vicepresidente diventerebbe Vice Primo Ministro. Al Ministro di Giustizia verrebbe tolto la prerogativa della Grazia che verrebbe trasferita direttamente al Presidente della Repubblica e anche la funzione di Guardasigilli che verrebbe assegnata al Presidente della Camera dei Deputati. Il Primo Ministro verrebbe eletto direttamente dagli italiani con il sistema a doppio turno; la sua carica durerebbe 6 anni e sarebbe rieleggibile per una seconda volta. Anche il Presidente della Repubblica rimane in carica per 6 anni ma non può essere rieletto, così come per i membri del Senato repubblicano. La Camera dei Deputati invece rimane in carica 3 anni; viene eletta l’anno delle Elezioni Generali (elezione del Primo Ministro e delle due Camere parlamentari) e alle Elezioni di Metà Mandato. Tale riforma è da intendere come percorso transitorio, che porterebbe inesorabilmente alla fusione del Capo dello Stato e di quello del Governo, che di fatto porterebbe l’Italia ad un sistema presidenziale.
Il nuovo Potere Esecutivo.
10 sabato ott 2009
Posted in Diritto Pubblico, III Repubblica, Riforme