In uno Stato moderno, basato sul principio della pluralità degli organi costituzionali e su quello della divisione dei poteri, è sempre stato necessario affidare ad un organo preciso il compito di riassumere “l’unità dello Stato e dir rappresentarne la continuità”. Tale organo nelle democrazie monarchiche è affidato al Sovrano (Re o Regina), nelle democrazie repubblicane al Presidente della Repubblica. Il quale coincide con l’organo di governo se stiamo parlando di repubbliche presidenziali (Stati Uniti, repubbliche sudamericane); che non coincide con l’organo di governo, ma ne segna i ritmi in modo sostanziale nelle repubbliche semipresidenziali (Francia, Russia); non coincide con l’organo di governo e non ne segna i ritmi se non in casi rari nelle repubbliche parlamentari (Italia, Austria, Germania). L’Italia è sotto forma repubblicana dal 1948 e nelle convinzioni del periodo si voleva determinare un organo che a contrario del Re nell’esperienza monarchica, non partecipasse ad alcuno dei tre poteri dello Stato; per questo motivo, viene comunemente indicato come Superpartes, ma in realtà questi presupposti non sono stati mantenuti, perché se è vero che il presidente della repubblica non partecipa effettivamente a nessuno dei tre poteri dello Stato, la sua figura non può essere assimilata alla definizione di Superpartes, ma piuttosto di un organo che “coordina i tre poteri dello Stato” e che agisce da “elemento equilibratore” nei confronti di tutti gli altri organi costituzionali. Coordinando ed equilibrando l’intero sistema costituzionale, il Capo dello Stato essendo espressione di una parte politica, contrariamente a quanto avviene nei sistemi monarchici, determina degli angoli bui ed è su questi angoli bui che bisognerebbe lavorare all’interno di un discorso di revisione costituzionale di questo organo dello Stato, che nella Costituzione vigente è trattato nella seconda parte, al titolo II dall’articolo 83 all’articolo 91.La Costituzione definisce il Presidente della Repubblica come l’organo che “rappresenta l’Unità Nazionale” e gli affida compiti che riguardano “la formazione e il funzionamento degli altri organi costituzionali; la funzione legislativa; la funzione amministrativa e la funzione giurisdizionale”.
Formazione e funzione degli organi costituzionali. Il Presidente della Repubblica nomina:
- i membri della Corte Costituzionale;
- i membri del Consiglio Superiore della Magistratura.
Funzione legislativa. Il Presidente della Repubblica:
- presiede all’inaugurazione dell’anno parlamentare, dove formulerà il discorso rivolto alle Camere dove verrà illustrato il proprio punto di vista sui problemi più importanti che investono la Nazione;
- promulga le leggi approvate dal parlamento, con potere di Veto Sospensivo;
- indice Referendum Popolari.
Funzione Amministrativa. Il Presidente della Repubblica:
- nomina i Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari ministeriali su proposta del Premier;
- nomina i più importanti organi amministrativi dello Stato (Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Ambasciatori, Governatore della Banca Centrale);
- presiede il Consiglio Supremo delle Difesa ed è al comando delle Forze Armate;
- conferisce le onorificenze della Repubblica su indicazione del parlamento.
Funzione Giurisdizionale. Il Presidente della Repubblica ha il potere di concedere la Grazia e su delega del parlamento di concedere l’Amnistia e l’Indulto.
Prerogative. Il Presidente della Repubblica gode della prerogativa di irresponsabilità: egli non può essere considerato responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, ad eccezione di due casi eccezionali. Per fatti di estrema gravità, il Presidente della Repubblica dovrà rispondere personalmente di Alto Tradimento (intesa con una o più nazioni estere) e di Attentato alla Costituzione (ovvero, il tentativo di sovvertire l’ordine costituzionale).
Elezione. Il Presidente della Repubblica è una carica elettiva che dura 6 anni e che può essere sottoposta a rielezione successiva. I requisiti fondamentali per accedere alla carica di Capo dello Stato saranno i seguenti:
- essere cittadino italiano, con residenza in Italia da almeno 15 anni;
- aver compiuto il 50° anno di età e non aver oltrepassato il 75°;
- non aver conseguito alcuna condanna penale ed essere in possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici.
L’organo a cui compete l’elezione del Capo dello Stato è il Parlamento con le Camere in seduta comune. Oltre all’intera composizione ordinaria del parlamento, parteciperanno con diritto di voto le seguenti cariche civili, politiche, economiche, militari, giudiziarie e religiose:
- i Presidenti delle Giunte e dei Consigli Regionali;
- i Presidenti delle Giunte e dei Consigli Provinciali;
- i Sindaci e i Presidenti dei Consigli Comunali delle città capoluogo di Regione;
- gli ex Premier, gli ex Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato;
- gli ex Presidenti della Repubblica;
- i membri della Corte Costituzionale;
- i membri del Consiglio Superiore della Magistratura;
- i presidenti della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato;
- i cittadini italiani insigniti delle massime onorificenze della Repubblica;
- il Governatore della Banca d’Italia e suoi predecessori;
- gli Ambasciatori;
- i Rettori delle Università di Stato;
- i Procuratori Capo dei Tribunali della Repubblica;
- Gli Ufficiali Generali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dei Carabinieri;
- i Prefetti d’Italia, il Capo della Polizia di Stato e il Generale della Guardia di Finanza;
- i Presidenti delle associazioni di categoria (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato etc…):
- i Segretari nazionali dei Sindacati lavoratori;
- i Segretari nazionali dei Partiti Politici italiani;
- i Vescovi e Arcivescovi della Chiesa Cattolica, i Rabbini delle Sinagoghe, gli Imam delle Moschee, le cariche massime delle comunità cristiane non cattoliche riconosciute dallo Stato;
- tutti i cittadini e residenti che con servizi o meriti eminenti hanno dato lustro e onore alla Repubblica;
- tutti i cittadini e residenti che hanno pagato almeno 500.000 Euro di imposizione diretta per almeno tre anni, in ragione del loro patrimonio o della loro attività lavorativa.
Il Presidente della Repubblica viene eletto con il voto di due terzi dei componenti dell’Assemblea (maggioranza qualificata), ma se non si riesce a raggiungere questa maggioranza nelle prime cinque votazioni, dalla sesta votazione in poi è sufficiente la maggioranza assoluta (51% dei componenti dell’Assemblea).
Il Presidente della Repubblica prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione alla Corte Costituzionale dinanzi all’Assemblea parlamentare.